Con ordinanza di sospensione provvisoria esecutorietà ex art. 649 c.p.c. del 30 Dicembre 2013 il Tribunale di Rovereto, nella persona del giudice dott.ssa Consuelo Pasquali, ha ribadito il principio espresso dalla Cassazione (350/2013) secondo cui gli interessi moratori devono essere ricompresi nel computo finalizzato a verificare il superamento del tasso soglia, posto che, ai sensi dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo.
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