Con decisione n. 25046 del 13 dicembre 2021 il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario si è espresso in tema di inclusione degli oneri assicurativi ai fini del calcolo del Tasso effettivo globale (TEG) relativo a un prestito con delegazione di pagamento, formulando il seguente principio di diritto.
In assenza di formale annullamento, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, delle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia nel 2006, rimane applicabile alle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate concluse nel relativo periodo di vigenza la norma che esclude dal calcolo del TEG le spese di assicurazione certificate da apposita polizza.