Il giudice non può disapplicare ai sensi dell’art. 5 della L. n. 2248 del 1865, All. E, le Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura in quanto non vengono in rilevo come atto amministrativo, ma costituiscono uno strumento previsto dall’art. 2 della l. n. 108/96 per l’integrazione, demandata alla insindacabile discrezionalità tecnica della Banca d’Italia, del contenuto parzialmente in bianco dell’art. 644 c.p.
Il raffronto ai fini della verifica di un eventuale superamento del tasso soglia tra il dato concreto – TEG applicato al contratto – e il dato astratto – TEGM rilevato da Banca d’Italia con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto – deve essere simmetrico, con la conseguenza che la CMS va esclusa dal computo del TEG fino al 1.1.2010 quando le Istruzioni di Banca d’Italia hanno incluso anche tale onere nel calcolo del TEGM.
Nella verifica del rispetto del tasso soglia usurario non possono essere presi in considerazione gli oneri meramente eventuali – quale la penale di estinzione anticipata – e quelli da inadempimento – gli interessi moratori, a prescindere dalla loro concreta applicazione – attesa l’assoluta irrilevanza in materia di criteri probabilistici e, in particolare, della teoria del “worst case”, per la quale sussisterebbe l’usura qualora, tra tutti i possibili sviluppi del rapporto in astratto, ve ne sia almeno uno che conduca il contratto sulla strada dell’usurarietà.