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Giurisprudenza

Usura: il tasso soglia si applica non solo gli interessi corrispettivi, ma anche a quelli moratori

27 Aprile 2015

Tribunale di Chieti, 23 aprile 2015, n. 230

Di cosa si parla in questo articolo

Interessi usurari – Tasso soglia – Applicabilità non solo agli interessi corrispettivi ma anche agli interessi moratori – Verifica del superamento del tasso soglia autonomamente per ciascuna categoria di interessi.

Superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori e non anche di quelli corrispettivi – Elisione dei soli interessi moratori e non anche di quelli corrispettivi.

La violazione dell’obbligo della banca di informare il cliente del TAEG in concreto applicato costituisce violazione di norme imperative inderogabili determinati nullità del contratto di finanziamento: l’applicazione da parte dell’istituto di credito di tassi ultralegali in assenza di accordo sul tasso effettivamente applicato comporta l’applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 117 T.U.B.

Il tasso soglia al di là del quale gli interessi sono considerati usurari, riguarda non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori; la verifica dell’eventuale superamento del tasso deve essere eseguita in via autonoma con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi.

Ove il superamento del tasso soglia riguardi solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.

Nel caso in cui la banca non informi il cliente del TAEG in concreto applicato si manifesta fondato il motivo di opposizione basato su una denunciata applicazione di tassi ultralegali in assenza di accordo sul tasso effettivo con la conseguenza che si deve applicare il tasso sostitutivo BOT ex art. 117 T.U.B.

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