Con ordinanza del 13 agosto 2014 il Tribunale di Sciacca, con riferimento ad un contratto di mutuo con piano di ammortamento “alla francese” ha ritenuto che gli interessi moratori non si cumulano con quelli corrispettivi in quanto l’applicazione dell’interesse moratorio assolve alla funzione sanzionatoria del mancato adempimento, per cui la pattuizione dell’interesse moratorio come applicabile alla rata composta non determina l’originaria usurarietà di ogni pattuizione del contratto.
L’interesse moratorio, la cui applicazione è solo eventuale, può comportare solo l’usura sopravvenuta, per cui i diversi tassi di interesse non vanno sommati tra loro.