Con ordinanza del 25 luglio 2014, il Tribunale di Parma, con riferimento ad un contratto di mutuo, ha ritenuto che, stante la previsione contrattuale per cui gli interessi moratori non si sostituiscano a quelli corrispettivi, ma si sommano a questi (quindi su ogni rata già formata da quota capitale e quota interessi corrispettivi), deve ritenersi che anche gli interessi di mora siano da computarsi ai fini del TEGM.
Infatti, secondo il Tribunale:
– se la previsione contrattuale statuisce che la banca debba applicare al cliente inadempiente solo e soltanto gli interessi di mora sul capitale, sostituendo questi agli interessi corrispettivi, non si farà la sommatoria tra tassi corrispettivi e tassi moratori ai fini del calcolo del TEG e si verificherà lo sforamento del tasso soglia solo con riferimento al tasso moratorio sommato a tutte le spese accessorie;
– se invece il contratto prevede che il tasso moratorio si applichi in aggiunta a quello corrispettivo, allora i due indici andranno valutati congiuntamente ed il risultato andrà confrontato con i limiti normativamente imposti (legge n. 108/96 e succ. modifiche).