La contestazione relativa all’applicazione di interessi ultralegali superiori alla soglia di usura non può essere supportata esclusivamente dalla perizia econometrica, posto che la perizia di parte non ha di per sé autonomo valore probatorio.
Per contro, sul cliente che intende contestare l’usurarietà degli interessi moratori incombono precisi oneri probatori: deve indicare e produrre la clausola negoziale relativa alla misura degli interessi e dimostrare quelli applicati in concreto, desumibili dagli estratti conto, nonchè la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato pertinente al rapporto.