Con la sentenza in oggetto, la Cassazione ha ribadito la “centralità sistematica”, in materia di usura, della disciplina prevista dall’art. 644 comma 3 c.p., secondo cui, per la determinazione del tasso di interesse usurario, si deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Ne consegue la rilevanza di tale norma rispetto all’intero arco normativo di disciplina del fenomeno dell’usura, comprensivo, quindi, anche delle disposizioni regolamentari ed esecutive e delle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia.
A fronte di tale principio, la Cassazione ha accertato l’inapplicabilità selettiva delle istruzioni della Banca d’Italia antecedenti a quelle del luglio 2009, e le disposizioni transitorie di queste ultime, nonché dei D.M. recanti i tassi soglia conformemente determinati, nella parte in cui escludevano le spese per assicurazioni e garanzie dal conteggio del TEG contrattuale ai fini della rilevazione del TEGM. Per l’effetto, confermando il ricalcolo effettuato dalla Corte d’Appello.