La sanzione dell’art. 1815, secondo comma, c.c., non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all’interno della medesima clausola, prevedano l’applicazione di interessi che usurari non siano.
Diversamente la norma non potrebbe trovare pratica applicazione tutte quelle volte in cui, per effetto della differenziazione dei tassi applicabili in ragione di diverse condizioni, nella clausola che disciplina la misura degli interessi contrattuali convivano una disposizione che fissi gli stessi al di sopra della soglia usuraria ed altra che la determini in una misura inferiore.
In tal caso, infatti, la medesima clausola avrebbe ad oggetto la pattuizione dell’interesse usurario (che varrebbe a renderla nulla) e la pattuizione dell’interesse non usurario (che dovrebbe di contro sottrarla all’effetto invalidante).