1) Le spese derivanti dal contratto di assicurazione, incluse nella voce dei “costi connessi al credito”, non rilevano al fine del calcolo dell’eventuale usurarietà del contratto di mutuo in quanto si traducono in una protezione del patrimonio del debitore che, in caso di verificazione dell’evento previsto nel contratto di assicurazione, non sarà assoggettato ad esecuzione forzata come disposto dall’art. 2740 c.c.
2) L’interesse moratorio non può essere computato ai fini del calcolo del tasso usurario ex lege 108/1996, onde deve essere esclusa ogni ipotesi di nullità contrattuale ex art. 1418 cc, potendo solo l’interesse moratorio essere oggetto di riduzione ai sensi dell’art. 1384 cc quale penale pattuita per il solo ritardo nell’adempimento della obbligazione pecuniaria e, quindi, cumulabile con la prestazione principale dovuta, costituita sia dalla restituzione della sorte capitale che dal pagamento degli interessi corrispettivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1383 cc.
3) L’art.644 del codice penale, ancorando la previsione incriminatrice al momento di costituzione del vincolo contrattuale (usura originaria), sia esso venuto ad esistenza nella forma del contratto reale, come il mutuo o l’anticipazione bancaria, sia esso venuto ad esistenza nella forma del contratto consensuale ad efficacia obbligatoria, come l’apertura di credito bancario, non può essere applicato alla cd usura sopravvenuta, ovverosia alla ipotesi in cui il superamento del limite usurario si verifichi in un momento successivo alla costituzione del rapporto giuridico, diversamente risultando l’ applicazione analogica della norma penale incriminatrice di cui all’art. 644 cod.pen. ad una ipotesi completamente diversa e, pertanto, in violazione del divieto comminato dall’ art. 14 delle preleggi. Ne consegue che solo al momento della costituzione del vincolo negoziale occorre aver riguardo per accertare l’eventuale usurarietà del tasso di interesse, mentre la cd usurarietà sopravvenuta, determinata dal mutamento successivo dei tassi accertati ex legge n.108/1996 rispetto a quelli esistenti al momento di costituzione del vincolo contrattuale, dovrà essere valutata alla stregua dell’art. 1467 del codice civile.