Può incorrere in responsabilità aggravata ex art.96 cpc il cliente che deduca l’usurarietà del contratto bancario sul presupposto, infondato e contrario al chiaro dettato normativo, del cumulo di interessi corrispettivi e moratori ai fini del raffronto alle soglie di usura.
È quanto si evince dalla sentenza del Tribunale di Torino, Giudice dott. E. Astuni del 17.09.2014 n.5984, il quale ha espressamente chiarito come sia ormai dato lapalissiano che gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto.
Il tasso di mora dunque sostituisce il tasso corrispettivo – con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora – e pertanto i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro.
Ne è conseguita la condanna per lite temeraria in danno del cliente attore, il quale aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo su presupposti inconsistenti (ed altresì contrari a quello che il Giudice torinese ha definito il “chiaro dettato normativo”).
In parte motiva, il Tribunale torinese ha altresì ribadito – richiamando copiosa giurisprudenza – la validità del piano di ammortamento c.d. alla francese, precisando che questo non dà luogo ad alcun indebito fenomeno anatocistico, per i seguenti tre motivi:
1) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo;
2) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, in particolare dell’ammortamento alla francese dove la rata costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi;
3) peraltro, visto che la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale – quota man mano crescente con il progredire del rimborso – a ciò segue che il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1, ossia si verifica un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione.