Con il provvedimento in epigrafe il collegio patavino, in riferimento ad un reclamo proposto da un istituto di credito avverso un provvedimento d’urgenza concesso ex art. 700 c.p.c., volto a sospendere il pagamento delle residue rate di un contratto di finanziamento, ha statuito che:
– concordemente alla giurisprudenza di merito più recente, ai fini del computo del tasso soglia, debbono essere ricomprese le spese di assicurazione previste dall’art 54 (garanzia dell’assicurazione o altre malleverie) di cui alla legge 180/1950, posto che ai sensi della l. 108/1996, la determinazione del tasso usurario non può prescindersi dal tenere in considerazione tutte le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse;
– non è ostativo a tale orientamento quanto contenuto nelle Istruzioni della Banca d’Italia, posto che esse hanno valore esclusivamente statistico e orientativo per la giurisprudenza, senza che sulla scorta degli stessi possano formarsi indirizzi interpretativi contra legem;
– posto che il TEGM è finalizzato a cogliere il costo fisiologico di mercato del finanziamento, mentre il TEG deve ricomprendere “ogni onere in concreto sopportato per l’erogazione del credito, fisiologico e non, patologico e non”, a nulla vale obiettare, sulla scia di quanto statuito anche con riferimento alla commissione di massimo scoperto, che i costi di assicurazione non siano ricompresi nel calcolo del primo parametro.