Con sentenza 13 maggio 2014 il Tribunale di Padova torna sul tema della rilevanza degli interessi moratori ai fini dell’usura, esprimendo il principio di diritto sintetizzato dalla massima di seguito riportata.
Usura - Interessi moratori – Rilevanza - Conseguenze – Non debenza di alcun interesse
La formula della legge “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” non consente di effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi e interessi moratori, né tra le corrispondenti pattuizioni. Perciò, ove il tasso moratorio pattuito, come composto dallo stesso tasso degli interessi corrispettivi con laggiunta della relativa maggiorazione, superi la soglia consentita, il debitore è tenuto a restituire solo la somma capitale erogatagli, senza alcuna sorte di interessi.