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Giurisprudenza

Usura: nullità della pattuizione sugli interessi quando la previsione del regime composto è esplicitata soltanto nel piano di ammortamento

1 Dicembre 2020

Luca Serafino Lentini

Corte d’Appello di Bari, 03 novembre 2020, n. 1890 – Pres. di Leo, Rel. Romano

Di cosa si parla in questo articolo

Senza che ciò risulti espressamente da una clausola del contratto di mutuo, la Banca prevede un regime di capitalizzazione degli interessi in forma composta più sfavorevole per il cliente, sviluppando la relativa informazione soltanto nel contesto del piano di ammortamento, tuttavia redatto successivamente alla stipula del mutuo e allegato soltanto all’atto di erogazione del saldo (e non, invece, a suo tempo, al contratto di finanziamento).

Una volta rilevato che, in caso di titolo esecutivo di natura contrattuale, le eccezioni relative alla nullità del titolo possono essere eccepite dall’opponente (come pure rilevate d’ufficio dal giudice) già in sede di opposizione all’esecuzione e non, invece, soltanto nella fase di distribuzione sul ricavato ex art. 512 c.p.c., la Corte d’Appello di Bari passa ad accertare le diverse cause di nullità che investono la pattuizione relativa alla determinazione del tasso di interesse appena sopra riferita.

In effetti, in regime di capitalizzazione composta, l’indicazione contrattuale del TAN finisce per assumere un contenuto informativo soltanto parziale: non comprendendo la componente ulteriore derivante dall’utilizzo del regime composto, il TAN riflette, in questi casi, una misura sottodimensionata dell’effettivo costo del finanziamento, così perdendo la funzione sua propria di misurazione del prezzo dell’operazione.

Tanto rilevato, la Corte afferma che la clausola relativa alla determinazione degli interessi risulta nulla per indeterminatezza dell’oggetto (art. 1346 c.c.), posto che l’integrazione del requisito di determinabilità presupporrebbe «che il tasso di interesse sia desumibile direttamente dal contratto senza alcun margine di incertezza o discrezionalità in capo al mutuante»; ciò che, quando il tasso è individuato per relationem, richiede il rinvio sia effettuato nei confronti di dati conoscibili a priori e funzionali all’esecuzione di un calcolo meramente matematico il cui criterio risulti con esattezza già dal testo del contratto.

Del resto, in una prospettiva in sostanza analoga, le SS. UU. 8870/2020 (in tema di derivati) hanno ribadito l’esigenza di una precisa misurabilità dell’oggetto contrattuale, il quale deve esplicitare anche i cd. “costi occulti”, tra i quali senz’altro rientra il differenziale di costo derivante dall’impiego della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice.

Oltre a questo – prosegue la Corte –, la mancata esplicitazione nel contratto dell’applicazione del regime composto è anche affetta da nullità per contrasto con gli art. 117 TUB e 1284 c.c., i quali prescrivono la forma scritta ad substantiam per la pattuizione di un saggio di interesse ultralegale. Ne consegue la sostituzione del tasso ultralegale con quello previsto ai sensi dell’art. 117, 7 TUB.

La mancata indicazione nel contratto dell’applicazione del regime composto, da cui discende un’accelerazione nella crescita degli interessi rispetto al regime di capitalizzazione semplice, si infrange, infine – secondo la Corte –, anche con il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c., il quale richiede un’apposita convenzione scritta (nella specie mancante) ai fini della legittimità dell’applicazione della capitalizzazione sugli interessi scaduti.

 

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