Con sentenza n. 88 del 2 maggio 2014 il Giudice di Pace di Domodossola, avv. Carlo Crapanzano, ha affermato il principio secondo cui, ai fini del riscontro dell’eventuale usurarietà del carico economico di un contratto di mutuo, vanno conteggiati, insieme a tutti gli altri oneri, pure gli interessi moratori, così come già rilevato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione.
La sentenza si segnale per essere, a quanto risulta, la prima pronuncia di merito che si è allineata all’orientamento espresso dalla suprema Corte di Cassazione con sentenza 9 gennaio 2013, n. 350 (cfr. contenuti correlati), secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c. e dell’art. 644 c.p., si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d’interessi moratori.
Per completezza si evidenzia come l’orientamento della Corte di Cassazione, seguito dalla presente sentenza del Giudice di Pace di Domodossola, è stato disatteso dai più recenti pronunciamenti espressi dal Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, di cui si è dato conto in questa rivista (cfr. contenuti correlati).