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Giurisprudenza

Usura: rilevanza in concreto della mora ed unitarietà del rapporto creditizio

13 Giugno 2018

Tribunale di Torino, 30 maggio 2018, n. 2608 – G.U. Martinat

Di cosa si parla in questo articolo

L’interesse moratorio (amplius, ogni onere eventuale, quale la penale di estinzione anticipata) entra nel calcolo del TEG solo se si sia verificato ritardo nel pagamento della rata (o le diverse condizioni di contratto cui era subordinata la sua applicabilità). Ne segue, a contrario, l’irrilevanza, ai fini della verifica di usurarietà, delle voci di costo, bensì collegate all’erogazione del credito, ma a) meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma); b) del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi.

Coerentemente con il generale criterio di riparto della prova ex art. 2697 cc, è onere del cliente dimostrare che il concreto svolgimento del rapporto, per aver determinato l’applicabilità di interessi moratori (penali, spese per inadempimento ecc.) o altra causa, ha comportato l’usurarietà del contratto.

E ciò non si verifica se il debitore o non ho mai ritardato nei pagamenti o se la somma addebitabile a titolo di mora è trascurabile rispetto alla somma degli investimenti corrispettivi dovuti.

In altre parole, se si intende far valere la rilevanza della mora dal punto di vista del costo effettivo del credito allegando l’usurarietà di quest’ultimo, non si può avere riguardo al tasso, bensì al più ai soli interessi effettivamente praticati e applicati in corso di rapporto. E, a questo punto, con riguardo all’intero capitale e alla sua durata, e non certo valutando l’incidenza percentuale degli interessi di mora sulla sorte capitale della singola rata.

Non è quindi sufficiente affermare che, in caso di ritardo nel pagamento, l’applicazione degli interessi di mora anche sulla quota rata relativa agli interessi corrispettivi potrebbe comportare l’usurarietà del mutuo, in quanto mera ipotesi potenziale non verificatasi in concreto.

Ed inoltre, qualificandosi il mutuo come rapporto unitario, l’impatto percentuale della penale per estinzione e per gli interessi moratori eventualmente applicati non può essere calcolato sulla sola rata finale determinata dalla banca per l’estinzione anticipata (o sulla sola rata inadempiuta in caso gli interessi moratori), ma deve essere spalmato sull’intero costo del mutuo sino a quel momento maturato, perché è il mutuo nel suo complesso, e non una singola rata, che deve essere valutato come usuraio o meno alla luce dei costi complessivi praticati nel corso della vigenza del contratto.

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