Il principale motivo formulato nel procedimento in oggetto richiede di confermare o meno se, nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, le spese di assicurazione rientrino nel calcolo del TEG da confrontare al tasso soglia vigente all’epoca di stipulazione del contratto.
Sull’argomento, la giurisprudenza di legittimità si è negli ultimi anni più volte pronunciata, ritenendo rilevanti, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria del contratto di finanziamento, in casi del tutto analoghi a quello di specie, “anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, cod. pen., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito”, circostanza che la Suprema Corte ha affermato potersi presuntivamente ricavare dalla “contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo” (cfr. Cass. n. 17466/2020).
Nel corso del presente giudizio d’appello, il tribunale ha, nondimeno, ritenuto opportuno verificare, a mezzo di c.t.u., l’incidenza sul T.E.G.M. e, dunque, sul tasso soglia, del costo medio delle polizze assicurative obbligatorie ex lege nel periodo di osservazione rilevante, in modo da poter operare un confronto il più possibile omogeneo tra tale ultimo parametro e il tasso effettivo globale contrattuale comprensivo degli oneri assicurativi, in coerenza tanto con l’art. 644, comma 4, c.p. quanto con l’art. 2 della l. n. 108/1996.
Tale integrazione istruttoria è stata ispirata dalla necessità di tener conto del principio, espresso in diverse pronunce dalla Corte di Cassazione, inerente la necessità di simmetria e omogeneità tra i criteri di determinazione del T.E.G. praticato al rapporto e del T.E.G.M. rilevante ai fini della definizione del tasso soglia, cui confrontare il tasso applicato in concreto.
Inoltre, rileva il Tribunale, la Suprema Corte ha, altresì, chiaramente affermato che, in presenza di un costo connesso al credito – quale quello della polizza assicurativa stipulata in vista del finanziamento – “non ha nessun rilievo che la Banca d’Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi” (Cass. n. 3025/2022),posto che, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 16303/2018, “la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall’art. 644 comma 5 cod. pen., dovrebbe essere inserita rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare”, mentre “la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l’esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli”.
Ne deriva che, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, nel calcolo del TEG devono comunque essere conteggiate le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, quand’anche non rilevate dai decreti ministeriali, in conformità con quanto previsto dall’art. 644 c.p.
Tale tasso effettivo globale va, poi, confrontato con l’unico parametro di riferimento possibile, ossia il tasso soglia.