Il Tribunale di Bari, in continuità con il più recente orientamento dei giudici di merito (Tribunale penale di Cosenza, sez. GIP – GUP, ord. del 21.12.2018; Tribunale di Potenza, ord. G.E. 17.07.2018; Tribunale di Brindisi, Ord. G.E. dott.ssa P. Liaci 01.03.2018), conferma che, ai fini della legge anti-usura, i mutui edilizi a Stato Avanzamento Lavori vanno ricondotti nella categoria dei tassi soglia (disciplinati dai decreti ministeriali) dei “mutui con garanzia reale” e non nella diversa categoria degli “altri finanziamenti”.
Sul punto si è successivamente espressa (a quanto consta, per la prima volta) la Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I, 06 settembre 2019, n. 22380, cfr. contenuti correlati) imponendo all’interprete, “in caso di dubbio circa la riconducibilità dell’operazione all’una o all’altra delle categorie, identificate con decreto ministeriale, cui si riferisce la rilevazione dei tassi globali medi” di procedere “a individuare i profili di omogeneità che l’operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie ivi contemplate, attribuendo rilievo, a tal fine, ai richiamati parametri normativi individuati dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 2, (natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie) e apprezzando, in particolare, quelli, tra essi, che, sul piano logico, meglio giustifichino l’inclusione del finanziamento preso in esame in questa o in quella classe di operazioni”.
I giudici di legittimità superano il precedente orientamento giurisprudenziale che annoverava i mutui edilizi tra gli “altri finanziamenti”, ribadendo che i “finanziamenti con garanzia ipotecaria a stato di avanzamento lavori” vanno, invece, annoverati nella categoria dei “mutui”. La Corte, dai due parametri individuati dall’art. 2, comma 1, l. n. 108/1996 (i.e. rischi e garanzie prestate), desume l’omogeneità tra i contratti di mutuo e i contratti di finanziamento a stati di avanzamento dei lavori.