Ai fini della prova del tasso di usura, i decreti ministeriali che stabilivano, all’epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura, devono essere prodotti in giudizio dal cliente della banca che contesti l’usurarietà del finanziamento.
Questo perché la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 delle preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto).
Né la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali può essere superata con la produzione in giudizio di equipollenti, quali i comunicati stampa della Banca d’Italia, non potendosi così ritenere soddisfatto l’onere probatorio gravante sul ricorrente.
La copia dei suddetti decreti ministeriali costituisce, infatti, elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile.