Trattasi di interessante sentenza in materia di usura bancaria, resa nell’ambito del classico contenzioso banca-cliente, nel quale un mutuatario aveva richiesto la declaratoria di nullità ex art.1815, secondo comma, c.c. dell’intera clausola determinativa degli interessi, nonostante ad essere stati asseritamente pattuiti oltre soglia fossero solo gli interessi di mora, peraltro mai applicati nel corso del rapporto.
Il Tribunale di Venezia ha chiarito che la differenza ontologica e funzionale tra interessi corrispettivi e moratori impone di considerare questi ultimi come afferenti a diverse ed autonome pattuizioni.
In particolare, mentre i primi remunerano il capitale preso a prestito, i secondi predeterminano il risarcimento per un potenziale inadempimento.
La conseguenza, in termini di patologia del rapporto, è che qualora l’usurarietà oggettiva investa solo la misura degli interessi di mora, la nullità ex art.1815, secondo comma cc non si estende alla clausola determinativa del tasso corrispettivo (pattuito entro la soglia).
Per tali ragioni, il Giudice ha concluso per il rigetto della domanda del mutuatario, affermando i principi di diritto che possono essere così massimati:
Interessi corrispettivi ed interessi moratori sono previsti e disciplinati da diverse ed autonome clausole.
Quando il tasso di mora sia usurario, l’art. 1815 cc non può certamente interpretarsi nel senso di prevedere la nullità di ogni clausola relativa ad altri e diversi interessi, quali gli interessi convenzionali, qualora essi non siano usurari.
La pronuncia è degna di nota per aver affrontato il delicato tema degli effetti dell’usurarietà oggettiva degli interessi moratori, argomento solo “sfiorato” dalla nota sentenza n.350/2013 della Corte di Cassazione, la quale ha ribadito la rilevanza del tasso di mora ai fini della applicazione della normativa antiusura, senza tuttavia chiarire quali siano le conseguenze dello “sforamento” del tasso soglia da parte di quest’ultimo.
La conclusione, in termini di autonomia di valutazione delle due clausole ed autonomia degli effetti sanzionatori, è coerente con la più recente giurisprudenza di merito, trovatasi, a fronte delle tante azioni di ripetizione dei clienti, a dover trarre dal dictum degli Ermellini le ricadute applicative (cfr., ex multis, Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini, ordinanza del 28-01-2014).