Nelle controversie in materia bancaria, in applicazione dei principi generali dettati in tema di onere della prova, secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi, ove l’attore contesti l’usurarietà del tasso applicato, diverso da quello pattuito, ed il superamento del tasso soglia, l’onere della prova gravante sullo stesso è assolto dimostrando la misura del tasso che si ritiene effettivamente applicato, allegandone i criteri di determinazione e il calcolo effettuato ai fini della sua rilevazione.
Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Vibo Valentia si è pronunciato, tra l’altro, sull’onere della prova gravante sulla parte che eccepisce l’usurarietà del tasso applicato in virtù di contratto di finanziamento.
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, parte opponente ha sollevato, tra le altre eccezioni, l’usurarità dei tassi, limitandosi ad affermare che il calcolo del tasso moratorio non era stato indicato in modo univoco, e per ciò solo da considerarsi nullo ai sensi degli articoli 644 c.p. e 1815 c.c.. Parte opposta ha resistito all’opposizione.
Il giudice di prime cure ha rilevato che l’atto introduttivo risultava assolutamente carente dei presupposti fondanti una concreta doglianza relativa alla usurarietà dei tassi.
Pertanto, sulla falsariga della giurisprudenza pregressa, secondo cui rappresenta un vizio di allegazione il fatto che la citazione consti di “deduzioni (…) del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall’esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario”, ha ritenuto non assolto l’onere probatorio, rigettando l’opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo.