L’usurarietà genetica del contratto di mutuo non può essere determinata sulla base della sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivi e moratori pattuiti. Le due tipologie di interessi rispondono a due funzioni differenti e ricevono un’applicazione alternativa in due fasi diverse del rapporto. Il parametro dunque per la verifica dell’usurarietà ab origine delle condizioni economiche deve essere unicamente il tasso corrispettivo risultante dal contratto che, in caso di fisiologico andamento del rapporto, sarà l’unico ad essere applicato.
Il caso di specie ha ad oggetto un mutuo fondiario ventennale, che la parte attrice estingue anticipatamente in due anni, senza che si siano verificati eventi patologici nel rapporto produttivi di tassi moratori. Il giudice territoriale specifica che sarebbe stato differente l’esito processuale nell’ipotesi in cui la cliente fosse incorsa in una situazione di inadempimento e le fossero stati applicati cumulativamente i tassi sia corrispettivi che moratori. In questo diverso caso non si porrebbero dubbi sulla sommatoria dei due ai fini del calcolo dell’usura.