WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari


Obblighi delle banche e problematiche operative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10


WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Utilizzo dei crediti antecedenti la liquidazione dell’IVA di gruppo (pre e post 2008)

15 Dicembre 2020

Maria Cristina Latino, Avvocato presso EY

Cassazione Civile, Sez. V, 26 ottobre 2020, n. 23424 – Pres. Perrino, Rel. Castorina

Di cosa si parla in questo articolo

Per le liquidazioni anteriori al 2008, i crediti sorti nel periodo precedente a quello in cui è intervenuto l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 73, comma 3 del D.P.R. 633/1972, devono confluire nella liquidazione dell’IVA di gruppo.

Al contrario, a partire dalla liquidazione dell’IVA di gruppo relativa all’anno 2008, non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta l’ente o la società controllante si è avvalso della facoltà in parola.

Questo, in sintesi, il contenuto della pronuncia in analisi.

Nel caso di specie, una società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero del credito IVA indebitamente compensato per il periodo di imposta 2006, ritenendo corretto l’utilizzo di tale credito in compensazione, poiché era stata esercitata opzione per il regime della liquidazione dell’IVA di gruppo, previsto dall’art. 73, comma 3 del D.P.R. 633/1972, solo a partire dall’anno 2007.

La Commissione adita accoglieva il ricorso della contribuente e, conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale.

La stessa rigettava le doglianze, sostenendo che l’art. 73, comma 3 del D.P.R. 633/1972 non disponeva per le società partecipanti al gruppo l’obbligo di trasferire le eccedenze IVA maturate fino al periodo di imposta precedente quello di inizio della procedura di liquidazione di gruppo.

Avverso la sentenza del giudice d’appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidando il suo mezzo ad un unico motivo.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 73 e 30 del D.P.R. 633/1972, dell’art. 4 del D.M. 13.12.1979, dell’art. 8 del D.P.R. 542/1999, dell’art. 1 della Legge 244/2007 in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., sostenendo che la dichiarazione di opzione per la liquidazione dell’IVA di gruppo ha per effetto l’automatica ed inderogabile cessione da parte della controllata del credito sino a quel giorno maturato e non richiesto a rimborso; pertanto, questo non poteva utilizzato in compensazione.

A parere della Suprema Corte la censura è fondata, in quanto in sede di liquidazione dell’IVA di gruppo ai sensi dell’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, con particolare riferimento al regime anteriore all’applicabilità della L. n. 244 del 2007, nel novero delle eccedenze detraibili da trasferire alle società del gruppo alla controllante rientravano anche quelle maturate in anni precedenti l’attivazione del regime predetto, con la conseguenza che la società controllata non poteva utilizzare le stesse per autonoma ed individuale compensazione, ma doveva trasferirle alla controllante.

Infatti, solo con la legge finanziaria per il 2008 (i.e., L. n. 244/07), si è stabilito, in modo espresso, ma a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all’anno 2008, che “agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente, dagli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta l’ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma”.

Il legislatore è dovuto quindi intervenire con una espressa previsione, all’applicabilità della quale ha anche dedicato una norma di diritto transitorio, al fine d’incidere sul regime altrimenti delineato dal complesso di disposizioni esistenti (cfr. Cass. 29127/2018).

Ne consegue, dunque, che per le liquidazioni anteriori al 2008, come nel caso di specie, i crediti sorti nel periodo precedente a quello in cui è intervenuto l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 73 debbano confluire nella liquidazione dell’IVA di gruppo.

Inoltre, non può ritenersi, come affermato dalla contribuente, che la liquidazione IVA di gruppo risponda alla stessa ed identica ratio del c.d. gruppo IVA previsto dalla L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) che ha introdotto nel D.P.R. n. 633/1972 il nuovo Titolo V-bis (artt. da 70-bis a 70-duodecies), in recepimento dell’art. 11 della Direttiva n. 2006/112/CE, in base al quale gli Stati membri dell’Unione europea possono considerare come un unico soggetto passivo d’imposta le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

In definitiva, la società ha utilizzato per la compensazione poste che non potevano essere impiegate a tale scopo.

Con la conseguenza che, l’inutilizzabilità in compensazione di poste attive equivale alla loro insussistenza, il che si traduce nell’omesso versamento di quando dovuto, perché illegittimamente compensato.

 

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari


Obblighi delle banche e problematiche operative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10

La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
Iscriviti alla nostra Newsletter