La chiusura della partita IVA non preclude l’utilizzo, negli anni successivi, dei crediti d’imposta “Superbonus 110%” maturati o acquistati dal contribuente, che possono essere compensati con imposte personali tramite il modello F24, purché siano legittimi e spettanti.
È questo il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello n. 255/2024.
Nel caso in esame, un geometra, prossimo alla chiusura della sua partita IVA per cessazione dell’attività professionale, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se potrà continuare a utilizzare i crediti d’imposta derivanti dal Superbonus 110% visibili nel suo cassetto fiscale, per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027.
L’Agenzia ha confermato che i crediti d’imposta – derivino essi da “sconto in fattura” o da acquisto presso terzi, circostanza ignota nel caso di specie – possono essere utilizzati per compensare imposte personali tramite F24, anche se derivano da attività professionale cessata.
Per contro, si deve escludere la possibilità di utilizzarli direttamente nella dichiarazione dei redditi, come ipotizzato dall’istante.
L’Agenzia ha inoltre ricordato che i crediti rimangono soggetti a eventuali controlli futuri per verificarne la legittimità e l’origine.
Pertanto, anche dopo la cessazione dell’attività, il contribuente potrà utilizzare i crediti, rispettando però le modalità previste dalla normativa fiscale e accettando eventuali verifiche dell’Amministrazione finanziaria.