L’ammontare degli interessi passivi, che eccede in ciascun periodo di imposta quello degli interessi attivi, ai sensi dell’art. 96, comma 2, è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (R.O.L.), definito come la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. a) e b) dell’art. 2425 c.c., computata senza tenere conto degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, di cui alla lett. b), n. 10, voci a) e b), del medesimo schema di conto economico, e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.
L’eccedenza degli interessi passivi netti, rispetto all’ammontare corrispondente al 30 per cento del R.O.L. riferito al medesimo periodo d’imposta, è indeducibile in sede di determinazione del reddito d’impresa; tuttavia, ai sensi del comma 4 dell’art. 96, tale eccedenza può essere dedotta dal reddito imponibile dei successivi periodi d’imposta se e nei limiti in cui in tali periodi si manifesti una eccedenza di segno opposto, vale a dire un’eccedenza di R.O.L., costituita dalla differenza (positiva) tra il 30 per cento del R.O.L. e gli interessi passivi netti. L’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 96 consente di riportare in avanti anche l’eccedenza di R.O.L. maturata in un determinato periodo d’imposta (a partire dall’anno 2010), da utilizzare – fino a concorrenza delle stesse – per assorbire le eccedenze di interessi passivi netti dei successivi periodi di imposta. Il riporto agli esercizi successivi di entrambe le tipologie di eccedenze non soggiace a limiti temporali.
Ciò premesso, il comma 7 dell’art. 96 consente alle società aderenti al regime del consolidato nazionale di scegliere se riportare in avanti l’eventuale eccedenza di interessi passivi netti indeducibile maturata in vigenza del suddetto regime oppure trasferire tale eccedenza al consolidato se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un’eccedenza di R.O.L. In sostanza l’eccedenza di interessi passivi netti indeducibile dal reddito complessivo individuale della società consolidata diventa deducibile, per effetto del trasferimento al consolidato, in sede di determinazione del reddito complessivo globale nel limite dell’ammontare delle eccedenze di R.O.L. maturate da una o più società consolidate che hanno del pari scelto di trasferirle al consolidato (anche la scelta di trasferire al consolidato fiscale le suddette eccedenze, con conseguente perdita della disponibilità delle stesse, deve essere espressa nel quadro GN della dichiarazione dei redditi individuale).
Esempio 1
Nel periodo d’imposta n la società Alfa ha maturato interessi passivi netti per 150 e un R.O.L. pari a 300, mentre la società controllata Beta ha maturato interessi passivi netti per 110 a fronte di un R.O.L. pari a 500; pertanto, in capo ad Alfa e Beta si manifestano rispettivamente un’eccedenza di interessi passivi netti pari a 60 (= 150 – 300 x 30%) e un’eccedenza di R.O.L. pari a 40 (= 110 – 500 x 30%). Posto che Alfa e Beta hanno optato per il consolidato fiscale in relazione al suddetto periodo d’imposta, se Alfa trasferisce al consolidato un’eccedenza di interessi passivi netti pari a 40 e Beta un’eccedenza di R.O.L. pari anch’essa a 40, in sede di determinazione del reddito complessivo globale la somma algebrica dei redditi dichiarati dalle due società deve essere ridotta di 40, vale a dire dell’ammontare degli interessi passivi divenuti deducibili nell’ambito del consolidato, in quanto “compensati” da un’eccedenza di R.O.L. di pari importo. Alfa resta titolare di eccedenze di interessi passivi nette pari a 20 (= 60 – 40), che può riportare in avanti e/o trasferire al consolidato fiscale negli esercizi successivi ricorrendone le condizioni. |
Comeprecisato dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 21.4.2009, n. 19/E non è tuttavia possibile trasferire al consolidato un ammontare di eccedenze di interessi passivi nette superiore alle eccedenze di R.O.L. trasferite al medesimo consolidato e viceversa, in quanto il comma 7 dell’art. 96 non contempla la possibilità di riportarle in avanti nell’ambito del consolidato fiscale. Allo stesso tempo, però, l’Agenzia ha chiarito che le eccedenze di R.O.L. trasferibili da parte di alcune società aderenti al consolidato, idonee ad assorbire in tutto o in parte eccedenze di interessi passivi nette maturate dalle altre società, devono essere trasferite al consolidato fino a concorrenza di queste ultime; in caso contrario, l’ammontare delle eccedenze di R.O.L., che – pur sussistendone le condizioni –non sono trasferite al consolidato (c.d. “R.O.L. inutilizzato”), restano esclusivamente nella disponibilità della società consolidata che le ha maturate e possono essere riportate in avanti unicamente da queste ultime (in altri termini, il mancato esercizio della facoltà concessa dal comma 7 dell’art. 96 comporta la perdita di tale diritto).
La rigida posizione assunta in merito dall’Agenzia delle Entrate è dovuta alla preoccupazione che la disposizione in commento possa essere utilizzata strumentalmente dalle società aderenti al consolidato fiscale, per evitare che la deduzione potenziale degli interessi passivi (indeducibili a livello individuale) comporti l’emersione di perdite fiscali nell’ambito del consolidato, il cui utilizzo negli esercizi successivi è soggetto alle limitazioni imposte dall’art. 84 (questa interpretazione era stata assunta dall’Agenzia quando l’art. 84 prevedeva un vincolo temporale quinquennale per l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse, comprese quelle maturate in costanza di consolidato; tale preoccupazione appare invero meno giustificata alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 84, che non prevede più alcun vincolo temporale, ma unicamente una soglia massima di utilizzo pari all’80 per cento del reddito imponibile.
Esempio 2
Se Alfa trasferisce al consolidato un’eccedenza di interessi passivi netti pari a 30 e Beta un’eccedenza di R.O.L. pari anch’essa a 30, pur sussistendo le condizioni per trasferire eccedenze di interessi passivi nette ed eccedenze di R.O.L. per 40, la differenza rimasta a disposizione di Beta non può più essere trasferita al consolidato, ma può essere unicamente riportata in avanti da quest’ultima. |
Lemedesime preoccupazioni hanno originato l’ulteriore limitazione prevista dall’Agenzia delle Entrate qualora la società consolidata, che presenta un’eccedenza di interessi passivi, disponga di perdite fiscali “pregresse” (realizzate in esercizi precedenti quello di avvio del regime, come tali utilizzabili solo a riduzione del reddito imponibile della società consolidata ai sensi dell’art. 118, comma 2). In tale ipotesi, infatti, a giudizio dell’Agenzia l’eccedenza di interessi passivi indeducibile su base individuale (normalmente deducibile nell’ambito del consolidato utilizzando l’eccedenza di R.O.L. capiente di un altro o di altri soggetti aderenti) può essere portata in abbattimento del reddito complessivo del consolidato soltanto se e nella misura in cui la medesima società ha conseguito un reddito d’impresa individuale almeno pari alla predetta eccedenza di interessi passivi indeducibile. Se così non fosse, secondo l’Agenzia risulterebbe aggirato il divieto di trasferimento al consolidato delle perdite fiscali pregresse previsto dall’art. 118, comma 2, in quanto, a causa della variazione in aumento (operata in sede di determinazione del reddito individuale) corrispondente all’eccedenza di interessi passivi indeducibili, si determinerebbe un maggior reddito di pari ammontare, assorbito dalle perdite pregresse; la successiva deduzione della suddetta eccedenza nel consolidato, quindi, equivarrebbe all’utilizzo delle perdite pregresse maturate ante consolidato ai fini della determinazione del reddito tassabile di gruppo.
Esempio 3
Nel periodo d’imposta n la società Alfa ha maturato un reddito imponibile pari a zero, prima dell’applicazione del test del R.O.L. In considerazione del recupero a tassazione dell’eccedenza di interessi passivi indeducibile pari a 60, Alfa consegue un reddito imponibile pari anch’esso a 60 (= 0 + 60), ma, disponendo di perdite pregresse utilizzabili in misura piena per 80, il reddito complessivo al netto delle perdite pregresse (prescindendo per semplicità espositiva – in questo come nei successivi esempi – dal considerare il limite dell’80% del reddito imponibile previsto ai fini del riparto delle perdite, dall’art. 84 del TUIR) risulta pari a zero (residuando perdite pregresse per 20 = 80 – 60). In questa situazione, se ad Alfa fosse consentito trasferire al consolidato l’eccedenza di interessi passivi indeducibile (60), alla formazione del reddito complessivo globale concorrerebbero un reddito imponibile individuale pari a zero e interessi passivi deducibili per 60, con un effetto negativo sul reddito complessivo globale pari a 60, corrispondente all’ammontare delle perdite pregresse maturate ante consolidato che però l’art. 118, comma 2, vieta di utilizzare ai fini della determinazione del reddito del consolidato. |
Esempio 4
Nel periodo d’imposta n la società Alfa ha maturato un reddito imponibile pari a 60, prima dell’applicazione del test del R.O.L. A seguito del recupero a tassazione dell’eccedenza di interessi passivi indeducibile pari a 60, Alfa consegue un reddito imponibile pari a 120 (= 60 + 60), ma, disponendo di perdite pregresse utilizzabili in misura piena per 60, il reddito complessivo al netto delle perdite pregresse risulta pari a 60. In questa situazione, Alfa può trasferire al consolidato l’eccedenza di interessi passivi indeducibile (60), poiché le perdite pregresse maturate ante consolidato (60) sono utilizzate unicamente per assorbire il reddito imponibile individuale non influenzato dalla momentanea indeducibilità degli interessi passivi (e non in sede di determinazione del reddito complessivo globale). |
Nel Commentario al Testo Unico delle Imposte sui redditi (Wolters Kluwer, 2017) avevamo affermato che la tesi dell’Agenzia, tuttavia, non appariva del tutto corretta. Nel caso in cui la società consolidata, che corrisponde interessi passivi in relazione a finanziamenti infragruppo, disponga di perdite fiscali “pregresse”, infatti, deve considerarsi legittima la variazione in diminuzione ad opera del soggetto consolidante se e nella misura in cui la medesima società ha conseguito un reddito d’impresa individuale computato senza considerare la variazione in aumento corrispondente alla quota forfettizzata degli interessi passivi indeducibili. Se così non fosse, l’indeducibilità degli interessi passivi nell’ambito del consolidato fiscale riguarderebbe anche la parte di essi non suscettibile di “trasformazione” in perdite pregresse.
Esempio 5
Nel periodo d’imposta n la società Alfa ha maturato un reddito imponibile pari a 20, prima dell’applicazione del test del R.O.L. A seguito del recupero a tassazione dell’eccedenza di interessi passivi netti indeducibile pari a 60, Alfa consegue un reddito imponibile pari a 80 (= 20 + 60), ma, disponendo di perdite pregresse utilizzabili in misura piena per 60, il reddito complessivo al netto delle perdite pregresse è pari a 20. In questa situazione, Alfa può trasferire al consolidato l’eccedenza di interessi passivi indeducibile corrispondente al reddito imponibile individuale computato senza la relativa variazione in aumento (20), con effetto netto nullo, poiché le perdite pregresse maturate ante consolidato sono utilizzate, per un pari ammontare, per assorbire il reddito imponibile individuale non influenzato dalla momentanea indeducibilità degli interessi passivi. |
L’Agenziadelle Entrate è ora tornata sull’argomento con la risoluzione n. 67/E dell’11/07/2019, con cui ha rivisto la tesi sostenuta con la circolare n. 19/E del 21/04/2019, precisando quanto segue:
1. Il rischio di aggiramento del divieto di utilizzo delle perdite fiscali formatesi ante consolidato non si verifica nel caso in cui la società consolidata, pur in presenza di perdite fiscali pregresse, consegua una perdita fiscale di periodo o chiuda l’esercizio con un risultato fiscale pari a zero. In questi casi, non sussistendo possibilità di utilizzazione delle perdite pregresse a scomputo del reddito di periodo, per cui l’ammontare delle perdite fiscali pregresse all’opzione del consolidato rimane inalterato, si ritiene che la società consolidata possa trasferire al consolidato tanto l’eventuale perdita fiscale di periodo quanto la quota di interessi passivi indeducibili (ovviamente con riferimento a quest’ultima, previa effettuazione di una variazione in aumento al risultato d’esercizio) che trova capienza nelle eccedenze di ROL conferite dalle altre società partecipanti al regime della tassazione di gruppo.
2. Nella ipotesi in cui la società consolidata consegua, invece, un risultato fiscale di periodo positivo, occorre tenere presente che l’aggiramento del divieto di cui all’articolo 118, comma 2, del TUIR, di trasferire al consolidato perdite fiscali pregresse, si realizza solo nei limiti dell’ammontare delle predette perdite effettivamente scomputate in sede di determinazione del risultato netto individuale di periodo.
Al fine di evitare l’aggiramento del divieto di trasferire al consolidato perdite fiscali maturate anteriormente all’ingresso nella tassazione di gruppo, occorre, pertanto, sottrarre dall’ammontare di interessi passivi indeducibili da trasferire al consolidato l’ammontare delle perdite fiscali pregresse utilizzate ad abbattimento del risultato individuale di periodo. Trasferendo al consolidato un ammontare di interessi indeducibili al netto dell’ammontare delle perdite fiscali pregresse utilizzate si inibisce, infatti, alla fiscal unit di abbattere il risultato complessivo di gruppo per un ammontare pari a quello che ha già abbattuto il reddito individuale del soggetto che ha trasferito interessi passivi.
Esemplificando il principio stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 67 dell’11 luglio scorso, si può considerare il caso della società Alfa che in un certo periodo ha maturato una perdita fiscale di 160 prima dell’applicazione del test del R.O.L., i cui interessi passivi, a seguito di tale test, risultino non deducibili per 200, derivandone un reddito fiscale pari a 40 (=-160 + 200).
In tal caso Alfa traferisce al consolidato un reddito di 40 e, se altre società aderenti a detto regime trasferiscono alla fiscal unit un R.O.L. corrispondente, essa può trasferire al consolidato anche un’eccedenza di interessi passivi pari a 200, generando il trasferimento un risultato netto negativo di 160 (=+40 – 200).
Se si assume che Alfa disponga di perdite fiscali pregresse anteriori al regime di consolidato pari 40, prescindendo per semplicità espositiva dalla limitazione dell’utilizzo delle perdite nella misura dell’80% del reddito imponibile di cui all’art. 84 del TUIR, Alfa azzera il proprio reddito fiscale utilizzando le perdite pregresse per 40 (=40-40): conseguentemente essa trasferisce alla fiscal unit un risultato nullo e un’eccedenza residua di interessi passivi pari a 160, costituita dall’ammontare originario di tale eccedenza, pari a 200, diminuito dell’importo di 40 computato in diminuzione del risultato imponibile.
Il trasferimento netto apportato da Alfa al consolidato in quest’ultimo caso ammonta quindi a un risultato negativo di 160, che corrisponde esattamente al risultato netto apportato da Alfa al consolidato nel caso precedente, in cui si era assunto che, a parità degli altri valori, Alfa non disponesse di perdite fiscali pregresse.
Ciò dimostra che, con il principio affermato nella risoluzione n. 67, l’Agenzia delle Entrate ha eliminato le distorsioni derivanti dalla circolare n. 19/E del 21/4/2009, evitando al tempo stesso di consentire ai contribuenti di realizzare gli indebiti vantaggi individuati e neutralizzati con quest’ultimo documento di prassi.