Con la pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione ha sottolineato la possibilità per il giudice chiamato all’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del debito garantito di utilizzare, quale prova presuntiva nei confronti del fideiussore, la sentenza di condanna passata in giudicato ottenuta in relazione al debitore principale.
In particolare, dinanzi al ricorso portato innanzi dal fideiussore a seguito di una sentenza della Corte d’appello di Roma, in cui veniva riformata una pronuncia del giudice di prime cure concedente la revoca un decreto ingiuntivo emesso nei confronti del garante personale stesso, la Suprema Corte ha accolto uno dei motivi di ricorso proposti, volto a far valere quale prova un previo giudicato nei confronti del debitore principale per elidere il riferimento al pagamento di interessi ultralegali richiesti al garante medesimo. La sentenza impugnata, infatti, avendo “respinto tout court l’opposizione al decreto ingiuntivo” aveva confermato “in toto il comando nella sua portata”, ivi incluso il pagamento degli interessi “come richiesti”, violando il giudicato di cui alla sentenza n. 1811/2000, in cui si accertava la nullità della clausola relativa agli interessi previsti contrattualmente (pari al 18% annuo nel caso di specie). Il giudice di legittimità ha ribadito come “il rapporto di subordinazione e dipendenza dell’obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale […] si riflette necessariamente sul problema della prova, onde il giudice chiamato a pronunciarsi nei confronti del fideiussore può utilizzare anche il provvedimento di condanna ottenuto dal creditore contro il solo debitore garantito, passato in giudicato, al fine di trarne elementi indiziari conducenti, nel loro complesso, ad una valida prova presuntiva contro il fideiussore” (in ossequio a quanto già indicato nella pronuncia della Cassazione n. 2369/1984).
Di conseguenza, non ritenendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto ed accogliendo il citato motivo di ricorso, il giudice di legittimità ha cassato la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, revocato il decreto ingiuntivo, condannando il garante personale a versare il corretto quantum, calcolato utilizzando gli interessi al saggio legale, al creditore garantito.