Delle novità del recepimento della V Direttiva AML e delle altre novità in matreia di antiriciclaggio parleremo nel Convegno del 23 maggio. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati. |
E’ stato pubblicato dal MEF in consultazione pubblica lo schema di decreto di modifica del D. Lgs. n. 231/2007 che prevede un ulteriore rafforzamento delle misure finalizzate alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. La consultazione si conclude il 20 aprile 2019. La normativa dovrà essere emanata entro il 10 gennaio 2020.
1. Ampliato il novero dei soggetti obbligati
Lo schema di Decreto, in attuazione della Direttiva 843/2018, amplia il novero dei soggeti obbligati agli adempimenti stabiliti dalla normativa antiriciclaggio includendovi:
- i prestatori di servizi di portafoglio digitale;
- i soggetti che esercitano il commercio di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari qualora il valore della singola operazione o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;
- i galleristi, i gestori di case d’asta e gli antiquari;
- gli agenti immobiliari anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000,00 euro;
- i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale.
Tra i soggetti obbligati vi sono quindi anche le persone che commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte e case d’aste, nel caso in cui il valore dell’operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore a 10.000 euro.
Inoltre i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono soggetti obbligati non solo limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da o in valute aventi corso forzoso.
Tra le altre novità si rileva l’estensione degli obblighi anche per le cosiddette “Criptovalute”.
2. Servizi di portafoglio digitale e Servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale
Il provvedimento estende ai prestatori di servizi per l’utilizzo di valute virtuali e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale gli obblighi antiriciclaggio ed in particolare quelli di individuare le operazioni sospette, al fine di evitare che i gruppi terroristici possano trasferire denaro verso il sistema finanziario o all’interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme. In tal modo, le autorità competenti avranno la possibilità di monitorare, attraverso i soggetti obbligati, anche l’uso delle valute virtuali.
La valuta virtuale è la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.
Per prestatori di servizi di portafoglio digitale si intende ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.
Per prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale si intende ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, collocamento, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione delle valute medesime.
3. Intermediari commercio di cose antiche
Isoggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, il commercio di opere d’arte o che agiscono in qualità diintermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte o case d’asta, diventano soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio qualora il valore della singola operazione o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro.
Analogamente isoggetti che conservano o commerciano opere d’arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all’interno di porti franchi e il valore dell’operazione o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro.
4. Agenti immobiliari
Sono inclusi fra i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiricilaggio gliagenti che svolgono attività in mediazione immobiliare anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro.
5. Privacy
Il trattamento dei dati personali, effettuato per le finalità antiriciclaggio, è considerato di interesse pubblico, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione. L’art. 6 del GDPR prevede infatti la liceità del trattamento dei dati personali, a prescindere dal consenso dell’interessato, qualora lo stesso sia necessario per assolvere ad un compito di interesse pubblico. Pertanto ne consegue che, essendo la legge antiriciclaggio una norma di interesse pubblico, la stessa prevalga rispetto alla normtiva relativa al trattamento di dati personali.
6. Cartolarizzazione e crediti ceduti
Fra le novità è espressamente previsto che nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità, provvedano all’adempimento degli obblighi stabiliti dalla normativa antiriciclaggio anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società.
7. Cooperazione amministrativa nel settore fiscale
Le disposizioni in materia di adeguata verifica sono state integrate con le norme in materia di scambio di informazioni a livello fiscale prescritte dalla Direttiva 2011/16/UE ed attuate in Italia dal Decreto 29/2014 e Decreto 95/2015. La nuova norma impone ai soggetti obbligati di assolvere agli obblighi di adeguata verifica, in caso di clienti già acquisiti, in occasione dell’assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Le regole previste in materia di scambio automatico di informazioni poggiano sulla normativa in materia di antiriciclaggio per gli aspetti inerenti l’identificazione, la certificazione della residenza e tutti i dati e le informazioni che l’intemediario dispone sul cliente.
8. Identificazione del cliente
In materia di identificazione del cliente le nuove norme specificano le modalità di identificazione stabilite dal Regolamento UE n. 910/2014 vale a dire che i clienti devono essere identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure, regolamentate, autorizzate o riconosciute dall’autorità nazionale preposta alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e all’attuazione dell’agenda digitale nazionale.
Inoltre è previsto che la verifica dell’identità del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore sia effettuata attraverso il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all’atto dell’identificazione. In caso di dubbi, incertezze o incongruenze sulla veridicità o validità dei dati identificativi forniti dal cliente il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64.
9. Misure rafforzate di adeguata verifica
Con le nuove disposizioni sono state inclue misure rafforzate di adeguata verifica per le operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette. Tali operazioni sono considerate ad alto rischio e per l’esecuzione delle stesse le Banche devono adottare maggiori presidi ed effettuare maggiori controlli.
Sono invece escluse le misure rafforzate nelle operazioni che coinvolgono persone politicamente esposte qualora esse agiscono in veste di organi delle Pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato.
Nei casi di rapporti continuativi e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati, in aggiunta a quanto già previsto dalle previgenti disposizioni acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo, sull’origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo, nonché sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite. Acquisiscono l’autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un’operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio e assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo aumentando la frequenza e l’intensità dei controlli effettuati, individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.
9. Carte prepagate
L’uso di carte prepagate anonime può facilmente contribuire al finanziamento di atti terroristici e dei relativi aspetti logistici.
Per tale motivo, si è ritenuto indispensabile impedire ai terroristi di utilizzare questa modalità per finanziare le loro operazioni, riducendo ulteriormente i limiti e gli importi massimi al di sotto dei quali i soggetti obbligati sono autorizzati a non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela di cui alla direttiva (UE) 2015/849.
Così, con il nuovo schema di decreto, sono state sensibilmente ridotte le soglie preesistenti per l’uso delle carte prepagate senza l’obbligo di procedere ad adeguata verifica della clientela, passando dagli attuali 250 a 150 euro. Sono state inoltre definitivamente abolite le carte prepagata anonime.
10. Titolare effettivo
Relativamente alla figura del titolare effettivo (persona fisica o persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente), le vecchie norme prevedevano che nel caso in cui non fosse possibile individuare il titolare effettivo, lo stesso coincidesse con la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di amministrazione o direzione della società.
Con le nuove disposizioni il titolare effettivo, utilizzando il criterio residuale, è il rappresentante legale o il soggetto che esercita poteri di direzione non solo per le persone giuridiche enti, trust e fondazioni ma anche per tutti i clienti comunque diversi dalle persone fisiche. Si esclude quindi il riferimento alla persona fisica che occupa una posizione dirigenziale di alto livello, stabilendo che il titolare effettivo deve essere il soggetto che ha la rappresentanza legale.
Il Decreto 90/2017 stabilisce che i soggetti obbligati conservino traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo. Con le nuove regole si precisa che deve essere tenuta traccia altresì dell’impossibilità oggettiva all’esecuzione ovvero al completamento del processo di verifica dell’identità del titolare effettivo.
Inoltre, le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al DPR n. 361/2000, secondo il Decreto 90/2017, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato.
L’accesso al registro è consentito al pubblico, dietro pagamento dei diritti amministrativi ed ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni in forza delle quali il titolare effettivo è tale (partecipazione significativa diretta, indiretta, controllo con altri mezzi o titolare di poteri di amministrazione e direzione). L’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d’età ovvero qualora l’accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio.
Lo schema di decreto prevede anche l’accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini sul presupposto che tale accesso possa contribuire a combattere l’uso improprio di società o altri soggetti giuridici per riciclare denaro o finanziare il terrorismo. Anche nel caso dei trusts, i cui titolari effettivi devono essere iscritti in una sezione speciale del Registro delle Imprese, l’acceso è consentito ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. L’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d’età ovvero qualora l’accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio.
Il Registro centralizzato dei titolari effettivi deve dialogare con la piattaforma centrale europea istituita dall’articolo 22, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di garantire l’interconnessione tra i registri centrali istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarità effettiva di enti giuridici e trust.
La consultazione dei registri, di cui i soggetti obbligati sono tenuti a conservare estratto, non esonera i medesimi dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate al rischio medesimo.
11. Gruppi bancari e finanziari
Sono previste numerose disposizioni in materia di gruppi bancari e finanziari, compresa la possibilità delle Autorità di Vgilanza di settore di dare istruzioni alla società Capogruppo. Per i presidi e le procedure di mitigazione del rischio, in caso di gruppi, la capogruppo adotta un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le modalità stabilite dalle autorità di vigilanza di settore anche qualora le controllate abbiano sede in altri Stati.