Il Consiglio dei Ministri riunitosi ieri, 1° luglio 2019, ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai Decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della Direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), nonché attuazione della Direttiva 2018/843/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio), che modifica la Direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che modifica le Direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.
Come si legge nel comunicato stampa del Governo, di seguito espressamente riportato, il decreto mira, tra l’altro, a:
- puntualizzare le categorie di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ricomprendendo, tra l’altro, le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo);
- individuare misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi;
- introdurre una serie di strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi, quali, per esempio, il diniego all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri o all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani;
- consentire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria;
- stabilire, coerentemente con il vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi;
- apportare modifiche riguardo alle sanzioni, e alle relative procedure di irrogazione, per la violazione delle norme dei due decreti modificati.