Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca ha l’onere di produrre in originale il contratto di finanziamento ove parte attrice opponente disconosca la conformità della copia prodotta in via telematica.
Essendo il contratto di finanziamento un atto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, al disconoscimento consegue l’onere di produrre in giudizio l’originale, onde provarne l’esistenza ed il contenuto, poiché la prova per testimoni o per presunzioni è utilizzabile solo nel caso di perdita incolpevole del documento.