Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sulla banca – attore in senso sostanziale – l’onere della produzione integrale dei contratti ed estratti conto pertinenti all’intero rapporto. Per l’effetto, è da considerarsi nullo il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’istituto di credito, qualora nel corso del giudizio di opposizione sia mancata la produzione degli estratti conto scalari. Tale mancanza impedisce di verificare se il tasso di interesse, le spese e gli altri oneri applicati dalla banca siano conformi alle pattuizioni contrattuali.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12