La dichiarazione, redatta interamente dal prestatore di servizi di investimento ma sottoscritta dal cliente, in cui sia contenuta l’affermazione che l’operazione di investimento non è adeguata rispetto alle proprie conoscenze ed esperienze può essere apprezzata dal giudice come confessione stragiudiziale in quanto si risolve in una dichiarazione di scienza.
Ulteriormente, la suprema Corte chiarisce che nella diversa fattispecie in cui la dichiarazione redatta dalla banca e sottoscritta dal cliente contenga la presa d’atto da parte di quest’ultimo del fatto che l’operazione di investimento non sia appropriata, pur non costituendo dichiarazione confessoria, in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all’affermazione di scienza e verità di un fatto obbiettivo, può comprovare l’avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione incombenti sull’intermediario (v. Cass. Civ., 6 marzo 2015, n. 4620).
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso del cliente che aveva chiesto, previo accertamento della nullità o annullabilità dei contratti di investimento, di condannare la banca alla restituzione delle somme investite in obbligazioni Lehman Brothers in quanto l’acquisto di tali titoli sarebbe stato sollecitato da un funzionario della banca pochi mesi prima del fallimento della società emittente in violazione delle norme sulla trasparenza e sull’informativa, lamentando che non poteva essere attribuita valenza confessoria stragiudiziale al documento redatto dalla banca e fatto sottoscrivere al cliente in cui erano contenute una pluralità di espressioni circa il fatto che l’operazione risultava non adeguata e non appropriata.