Qualora l’azione causale esperita in giudizio sia riferita al rapporto sottostante una cambiale, rilasciata a garanzia del creditore, utilizzata non come autonoma fonte obbligatoria ma solo come promessa di pagamento titolata, la mera circostanza che il titolo dedotto a prova del credito sia privo di efficacia cambiaria non vale a escludere che esso possa essere fatto valere come chirografo, contenente una promessa di pagamento riconducibile all’art. 1988 cod. civ. e che quindi, come tale, quel titolo sia idoneo ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante tra il traente e il prenditore del titolo.
Nel caso di specie la Suprema Corte rigetta il ricorso del ricorrente – che nel merito si era opposto al provvedimento monitorio emesso in favore della creditrice disconoscendo le sottoscrizioni a suo nome apposte sul contratto di mutuo e sulla cambiale rilasciata in garanzia – che lamentava che i giudici di merito avessero ricondotto la domanda relativa al rapporto causale che la banca creditrice aveva proposto col procedimento monitorio a un’astratta azione cartolare fondata sulla cambiale, domanda che la stessa banca aveva introdotto solo con la comparsa conclusionale in primo grado.