Posto che la causa del negozio di fideiussione è riconducibile alla funzione di garanzia di un debito altrui, la stessa non può ritenersi mancante se prestata da soggetto incapiente.
Infatti, la fideiussione, nella misura cui produce una mera estensione della garanzia patrimoniale, non presuppone l’attuale capienza del patrimonio del fideiussore, partecipando invece dei caratteri propri della responsabilità patrimoniale, ovvero la sottoposizione a vincolo patrimoniale e la soggezione al potere di coazione del creditore.