In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può esserle notificato, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportategli dall’art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese.
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