La Suprema Corte torna ad occuparsi della questione relativa alla nullità o validità dei contratti quadro di investimento mobiliare che difettino di sottoscrizione da parte dell’intermediario, riportandosi al principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite, per le quali “in tema di intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass. SS UU 16 gennaio 2018, n. 898).
Nel caso di specie si riscontra che il contratto quadro di investimento mobiliare, recante la sola sottoscrizione delle clienti, è stato prodotto in giudizio e contiene l’attestazione da parte delle sottoscriventi di averne ricevuto copia dell’Istituto di credito.
Pertanto, la Corte di Cassazione, aderendo alle Sezioni Unite accoglie il ricorso della Banca avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva dichiarato la nullità del contratto quadro, per difetto di sottoscrizione dello stesso da parte dell’Istituto di credito.