Con la pronuncia in esame la Corte d’Appello di Napoli si è espressa sulla questione della validità di un contratto di conto corrente di cui venga prodotta in giudizio, da parte dell’istituto bancario, una copia sottoscritta solamente dal cliente. Dopo aver affermato, in ossequio all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 26242 del 2014, la propria facoltà di rilevare d’ufficio la nullità del contratto, anche per le nullità cc.dd. di protezione (la cui dichiarazione dipende poi dalle conclusioni presentate dalla parte interessata), la Corte ritiene di discostarsi dall’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la produzione in giudizio della scrittura privata da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, consentendo il perfezionamento del contratto con efficacia ex nunc, e non ex tunc (indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5919 del 2016). La Corte d’Appello afferma infatti la validità del contratto così prodotto, ritenendo che la sottoscrizione, in quanto tale, non sia elemento naturale della scrittura privata. E ciò sulla base:
- dell’art. 2702 c.c., che non definisce la scrittura privata come documento scritto e sottoscritto dalla parte, ma sancisce l’efficacia di piena prova della provenienza delle dichiarazioni da parte di chi l’ha sottoscritta, permettendo a quest’ultimo di toglierle efficacia, disconoscendola;
- dell’art. 214 c.p.c., che afferma che colui contro il quale la scrittura privata è prodotta, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o, in via alternativa, la propria sottoscrizione: questo significa, nell’interpretazione della Corte, che può esserci una scrittura privata priva di sottoscrizione;
- dello stesso indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5919 del 2016: se infatti la produzione in giudizio vale a determinare la conclusione del contratto, ciò significa che possono esistere comportamenti concludenti che tengano luogo della sottoscrizione, ferma restando la necessità di un testo contrattuale scritto. Così, la reiterata esecuzione del contratto, unita alla sua mancata contestazione e al mancato disconoscimento, ne manifestano l’avvenuta conclusione.