Con la pronuncia in oggetto, il Tribunale di Trapani, si è espresso in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un contratto di conto corrente con apertura di credito ed un mutuo chirografario, in cui venivano sollevate le seguenti contestazioni circa: la nullità dei contratti bancari per mancata sottoscrizione della Banca (c.d. Contratto monofirma); la nullità, per mancanza di causa, del mutuo chirografario erogato per sanare debiti preesistenti del mutuatario.
In particolare, il Tribunale di Trapani ha sancito la validità del contratto bancario privo della sottoscrizione del delegato della Banca (monofirma) espressamente richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 898/2018 per le quali la mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dal Decreto legislativo. n. 385/1993, articolo 117, comma 3.
Tale requisito, per le Sezioni Unite non dev’essere inteso in in senso strutturale, ma funzionale.
Di conseguenza, è sufficiente che:
- il contratto sia redatto per iscritto;
- ne sia consegnata una copia al cliente;
- vi sia la sottoscrizione del cliente.
Infatti, il consenso della banca potrà desumersi alla stregua di comportamenti concludenti.
Inoltre, il Tribunale ha rigettato l’eccezione di nullità della causa per un mutuo destinato al ripianamento di esposizioni debitorie preesistenti del mutuatario.
Sul punto, evidenzia il Tribunale, non è emerso essersi trattato di mutuo di scopo, la pattuita erogazione doveva direttamente intervenire tramite il versamento sul conto corrente intestato alla stessa mutuataria, di talché il contratto risultava esattamente perfezionato con il suddetto accredito.
Né può essere in linea generale ritenuto che il fine esplicitato di ripianare precedenti passività specie per soggetto operativo sul mercato, non debba essere considerato dall’ordinamento meritevole di tutela.