Nell’ordinanza in esame la Corte di Cassazione affronta la questione della validità della clausola compromissoria nei contratti-quadro finanziari cc.dd. “monofirma”, affermando i seguenti principi:
- il principio sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 898/2018 (secondo cui il requisito della forma scritta del contratto quadro di cui all’art. 23 TUF deve ritenersi rispettato ove il contratto sia stato redatto per iscritto e ne sia stata consegnata copia al cliente, essendo sufficiente la sottoscrizione di quest’ultimo e non occorrendo anche quella dell’intermediario), vale anche per la clausola compromissoria contenuta (eventualmente) nel contratto quadro;
- in relazione a tale clausola compromissoria, non è necessaria la sottoscrizione della parte che l’ha predisposta, ma è sufficiente quella dell’altro contraente, trattandosi anche in questo caso di un onere formale imposto a tutela di quest’ultimo, con lo scopo di richiamare l’attenzione sul significato delle clausole a lui sfavorevoli incluse nel contratto;
- il rispetto del requisito della specificità dell’approvazione, prescritto dall’art. 1341, secondo comma, c.c., esclude la sufficienza di un riferimento cumulativo numerico ad una pluralità di clausole o della sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni contrattuali, alcune delle quali soltanto risultino vessatorie, ma non comporta l’inefficacia delle clausole richiamate ove l’indicazione numerica di ciascuna di esse sia accompagnata da una menzione sia pure sommaria del relativo contenuto;
- ai sensi dell’art. 808 c.p.c., il requisito della forma scritta può ritenersi soddisfatto dalla sottoscrizione apposta dal cliente in calce al testo contrattuale, avuto riguardo al comportamento attuativo della banca, ove da questo possa desumersi l’accettazione della competenza arbitrale;
- il rapporto di pregiudizialità di un giudizio ordinario con un giudizio arbitrale non consente al giudice ordinario di sospendere il giudizio instaurato dinanzi a lui.