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Giurisprudenza

Validità delle clausole arbitrali di diritto comune degli statuti di società di persone antecedenti alla riforma di diritto societario

6 Marzo 2020

Marta Pin, Dottoranda di ricerca in Impresa Lavoro Istituzioni (Curriculum diritto commericiale), Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Notaio in attesa di nomina

Tribunale di Modena, 17 settembre 2019 – G.U. Masoni

Di cosa si parla in questo articolo

La pronuncia in esame si sofferma su una delle questioni interpretative sorte a seguito dell’introduzione dell’art. 34 del d.lgs. 5/2003 nell’ambito della riforma di diritto societario. Predetta disposizione, infatti, ammette la previsione di clausole statutarie compromissorie per la devoluzione ad arbitri delle controversie insorte tra soci o tra soci e la società concernenti diritti disponibili e prevede, al secondo comma, che il potere di nomina degli arbitri sia conferito ad un soggetto estraneo alla società, a pena di nullità. Tale disposizione ha sollevato la nota questione del rapporto tra arbitrato societario e arbitrato di diritto comune, la cui disciplina ammette, con particolare riguardo al profilo in esame, la nomina degli arbitri ad opera delle parti (art. 810 c.p.c.) (per la questione relativa al rapporto tra arbitrato societario e diritto comune si rinvia, in particolare, a Cassaz. Cass. civ., sez. III, 9 dicembre 2010, n. 24867, secondo la quale una clausola compromissoria contraria all’art. 34 del d.lgs. 5 del 2003, che preveda la nomina degli arbitri ad opera delle parti, è nulla; contra, per la validità, sul presupposto che l’arbitrato di diritto comune e l’arbitrato societario di cui all’art. 34 del d.lgs. 5 del 2003 siano tra loro alternativi e concorrenti, in quanto quest’ultimo si aggiunge ma non si sostituisce al primo – tesi cd. del doppio binario – si v. App. Palermo 16 marzo 2009; Trib. Prato 15 giugno 2010; nonché Consiglio Notarile di Firenze, Massima n.2/2008).

L’ulteriore questione, strettamente correlata, è quella relativa alla sorte delle clausole contenute negli statuti delle società di persone già costituite alla data della riforma, su cui si sofferma il Tribunale di Modena nel provvedimento in esame.

Nel caso di specie l’istante lamenta la nullità della clausola statutaria prevista dall’art. 13 dei patti sociali della società in accomandita semplice di cui era socio, per contrarietà all’art. 34 succitato, in quanto la stessa prevede la devoluzione di controversie societarie insorte tra soci ad arbitri la cui nomina è rimessa alle parti.

Il giudice definisce il perimetro dell’obbligo di adeguamento degli statuti societari alla nuova disposizione con riferimento alle clausole già contenute negli statuti al momento della sua entrata in vigore e difformi alla stessa, nonché la loro sorte. Viene quindi affermata la validità delle clausole arbitrali di diritto comune contenute negli statuti di società di persone antecedenti all’entrata in vigore della riforma del diritto societario per un duplice ordine di ragioni: (i) l’obbligo di adeguamento previsto dagli artt. 223-bis e 223-duodecies disp. att. è testualmente riferibile alle sole società di capitali e alle società cooperative; (ii) per le società già costituite, non è ravvisabile nella normativa un obbligo di adeguamento di dette clausole al disposto di cui all’art. 34, comma secondo, d. lgs. n. 5 del 2003.

Per tali ragioni, quindi, il mancato adeguamento della clausola compromissoria prevista nei patti sociali di società di persone già costituite al momento di entrata in vigore dell’art. 34 succitato non comporta la sua nullità sopravvenuta. (In senso conforme si v.: Trib. di Bologna, 9 febbraio 2006; Trib. di Bologna, 13 novembre 2006. In senso difforme si v.: Cassaz., sez. VI, ord., 24 ottobre 2016, n. 21422; Cassaz., sez. I, 28 luglio 2015, n. 15841).

 

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