Con sentenza del 18 settembre 2014, il Tribunale di Padova, in applicazione del principio generale di cui all’art. 1398 cc in materia di falsus procurator, ha affermato come il contratto di assicurazione concluso dal falso rappresentante di una società assicurata debba essere ritenuto valido laddove il falso rappresentato abbia indotto il terzo, senza colpa, a confidare nella validità della sottoscrizione dell’accordo e della polizza.
Nel caso di specie, le polizze erano state sottoscritte da soggetto privo dei poteri rappresentativi della società assicurata. Tuttavia, in applicazione del suddetto principio, il Tribunale ha ritenuto comunque valide le polizze evidenziando come queste erano state sottoscritte, presso la sede legale dell’assicurata, da persona che l’agente sapeva essere la figlia del legale rappresentate e che risultava internamente deputata alla gestione degli aspetti amministrativi della società, non potendo quindi sottoscrivere documenti senza comprenderne il contenuto.
Con il proprio comportamento, quindi, il falsus procurator aveva ingenerato il convincimento di essere titolare dei poteri per firmare in nome e per conto della società, come risultava anche dal fatto che le comunicazione e le appendici di polizza riportavano tutte la sua firma unitamente al timbro della società.