Deve ritenersi valido e lecito il contratto di investimento formalmente qualificato dalle parti come “assicurazione sulla vita”. Il fatto che le parti abbiano definito “assicurazione sulla vita” un contratto che non era tale, infatti, non rende di per sé nullo il negozio, se esso non contrasti con norme imperative, o se l’erroneità della qualificazione formale non abbia tratto in inganno una delle parti.
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