Il presente contributo analizza la sentenza del Tribunale di Modena del 17 febbraio 2023, n. 258, la quale ha affermato la validità del contratto di mutuo che riporta un ISC errato e che rinvia al parametro Euribor per la determinazione del tasso di interesse.
Nella fattispecie in esame l’attrice contestava la validità di un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile risalente al 2006 ed estinto anticipatamente nel settembre 2016, adducendo – oltre alla presunta usurarietà del rapporto in conseguenza del tasso di mora e della incidenza della penale di estinzione anticipata – l’asserita indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite in contratto, a causa della erronea indicazione dell’ISC/TAEG e del riferimento al cd. parametro “Euribor”, invocando un ricalcolo al tasso legale ovvero al tasso minimo dei BOT ex art. 117 TUB ed avanzando una richiesta di risarcimento danni da liquidarsi anche in via equitativa.
Costituitasi in giudizio, la banca respingeva ogni addebito, negando, in primo luogo, che il contratto di mutuo oggetto di causa fosse indeterminato ed incompleto ed evidenziando che il relativo art. 3 recava l’esatta determinazione dell’importo delle rate di rimborso, comprensive di quote di ammortamento del capitale del mutuo e dell’interesse corrispettivo al saggio del 3,896% nominale annuo, nonché le modalità di revisione del saggio di interesse (corrispettivo) per la durata del contratto, ricavabile dalla somma algebrica del parametro di riferimento Euribor 1 mese, colonna 365, aumentato di uno spread di 0,90 punti e arrotondato allo 0,5 Euro superiore.
La banca si opponeva, pertanto, al ricalcolo richiesto dalla parte attrice, ritenendo insussistenti i relativi presupposti, per non essersi verificata nel caso di specie alcuna violazione degli artt. 1284, 1418 e 1346 c.c. o dell’art. 117 TUB, essendo il tasso di interesse previsto in forma scritta e con riferimento a parametri prestabiliti ed estrinseci, estranei alla banca e dunque oggettivi.
Evidenziava l’istituto di credito come la clausola contrattuale che richiama il parametro cd. Euribor non possa ritenersi in contrasto con l’art. 117 comma 6 del T.U.B., posto che il tasso di interesse è, tempo per tempo, determinabile attraverso il rinvio recettizio al tasso di riferimento ed il mutuatario sa sin dall’inizio che è esposto alle variazioni del tasso Euribor. Contestava, pertanto, la tesi attorea, circa la presunta nullità della clausola contrattuale in questione, anche in quanto asseritamente frutto di manipolazione da parte di alcune banche e pertanto asseritamente in contrasto con il disposto dell’art. 2 della legge 10.10.1990 n. 287.
La difesa della banca insisteva, dunque, per il rigetto della domanda attorea, rimarcando come nel tasso Euribor preso a parametro del mutuo in esame non fosse riscontrabile alcuna violazione di norme di legge, tanto più che l’istituto di credito convenuto non rientra nel novero degli intermediari finanziari segnalanti a norma di legge e, pertanto, “non può in alcun modo assumersi parte di una pretesa (e indimostrata) intesa manipolativa” (Tribunale di Bologna n. 2977/2016; conf. Tribunale di Torino del 27.4.2016).
Dopo aver escluso preliminarmente la sussistenza di profili di usurarietà del mutuo oggetto di causa, la sentenza in commento prende posizione sulle questioni sollevate, soffermandosi ad analizzare le censure di indeterminatezza del tasso di interesse formulate dall’attrice.
Sul punto, il Tribunale di Modena (nel caso di specie: Giudice Dr. Pagliani) conferma l’orientamento già precedentemente espresso relativamente all’ISC (Indicatore Sintetico di Costo), richiamando i precedenti rappresentati dalle sentenze n. 2239 del 20/12/17 (G.I. Dr.ssa Salvatore) e n. 1692 del 26/9/17 (G.I. Dr.ssa Rimondini) e ribadendo il principio secondo cui la mancata indicazione dell’ISC nel contratto di mutuo non rileva ai fini della validità del negozio, non trattandosi di una vera e propria clausola contrattuale ma di un mero indice avente carattere informativo, tale da evidenziare il costo totale dell’operazione di finanziamento, ma non idoneo a incidere sul contenuto dell’accordo negoziale. Ne consegue, secondo il Tribunale di Modena, che l’omessa o erronea indicazione dell’ISC non incide sulla validità del contratto ai sensi dell’art. 117 T.U.B., ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale.
Sulla base di tali condivisibili premesse, opportunamente la sentenza in commento non recepisce il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso sostitutivo BOT ex art. 117 T.U.B., che il consulente tecnico nominato dal Tribunale aveva comunque elaborato a fronte del rilevato scostamento riscontrato nel TAEG/ISC contrattuale, ricalcolo che la banca aveva contestato in corso di causa, ritenendolo inammissibile.
Con riguardo alla astratta configurabilità di eventuali profili di responsabilità contrattuale e/o precontrattuale a carico della banca convenuta, il Tribunale di Modena, facendo proprie le argomentazioni espresse sul punto dall’istituto di credito, esclude che, nel caso di specie, parte attrice abbia fornito la prova di un danno effettivo da violazione dell’obbligo informativo, ritenendo invece dimostrato il contrario: ed infatti, secondo i calcoli effettuati dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata in corso di causa, l’ISC riscontrato sarebbe risultato pari al 4,024%, a fronte di un ISC indicato in contratto del 3,994%, per effetto della mancata inclusione dell’imposta sostitutiva nell’ISC contrattuale.
Al riguardo, la difesa della banca aveva sottolineato come l’inclusione di tale onere nel calcolo dell’ISC fosse molto discutibile, essendo tutt’altro che scontata l’assimilazione dell’imposta sostitutiva alle altre spese contemplate dal contratto di mutuo, e che, in ogni caso, la differenza riscontrata dal CTU dovesse ritenersi trascurabile, assimilabile ad un mero arrotondamento.
Dello stesso avviso anche il Tribunale di Modena, secondo cui la differenza riscontrata dalla consulenza tecnica d’ufficio, pari all’importo di € 537,50, è da ritenersi assolutamente trascurabile, in quanto corrispondente ad una percentuale inferiore allo 0,05 % e, quindi, irrilevante a fronte dell’importo complessivo del rapporto, equiparabile dunque ad un mero arrotondamento.
Nessun risarcimento del danno, dunque, in favore di parte attrice per effetto della errata indicazione dell’ISC contrattuale, in mancanza di prova del pregiudizio effettivamente patito.
La sentenza in commento si segnala, altresì, per aver preso posizione anche sul tema, invocato da parte attrice, della asserita nullità del tasso di interesse per il riferimento al parametro Euribor.
Anche sotto tale profilo, il Tribunale di Modena esclude che siano riscontrabili profili di indeterminatezza del mutuo oggetto di causa, rilevando in primo luogo che il parametro di calcolo del tasso di interesse è indicato in contratto nell’Euribor un mese lettera, moltiplicato per il coefficiente 365/360, aumentato dello spread di 0,90 punti percentuali e arrotondato allo 0,5 Euro superiore. Il contratto di mutuo individua, dunque, sia la durata, che il divisore del parametro Euribor, rilevato a cura del Comitato di Gestione istituito presso la Federazione Bancaria Europea e pubblicato sui principali quotidiani economici, non potendo quindi configurarsi alcuna incertezza del tasso di interesse così pattuito, che risulta facilmente determinabile con un semplice calcolo aritmetico.
La sentenza in commento richiama, anche sul punto, numerosi precedenti del medesimo Tribunale di Modena, ribadendo l’orientamento interpretativo secondo il quale il riferimento all’Euribor è da considerarsi un criterio sufficientemente determinato e confermando il principio secondo cui “L’Euribor rappresenta un indice concordemente scelto dalle parti per determinare l’interesse, che non spiega alcuna influenza sulla determinabilità ex ante del tasso la sua asserita natura non ufficiale o la provenienza dal mondo bancario, in presenza di un accordo formatosi sul punto. Infatti, da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale; dall’altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l’applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza” (in questi termini, Trib. Modena, G.I. Dr. Siracusano, 24/1/18, n. 120; in senso conforme: Trib. Modena, G.I. Dr.ssa Grandi, 17/4/18, n. 691; Trib. Modena, G.I. Dr.ssa Grandi, 15/7/20, n. 841; Trib. Modena, G.I. Dr. Pagliani, 30/11/20, n. 1503; Trib. Modena, G.I. Dr. Pagliani, 20/5/21, n. 853; Trib. Modena, G.I. Dr. Pagliani, 20/7/21, n. 1168; Trib. Modena, G.I. Dr. Pagliani, 21/7/21, n. 1185).
La decisione in commento appare, dunque, condivisibile, nella misura in cui esclude che possano configurarsi profili di invalidità e/o indeterminatezza del rapporto di mutuo, laddove tutti i costi applicati al mutuatario risultino correttamente e compiutamente indicati nel contratto. Nel caso di specie, infatti, l’istruttoria condotta in corso di causa aveva confermato che l’attrice era stata messa a conoscenza di tutte le condizioni economiche applicate al contratto, per cui opportunamente il Tribunale di Modena ha ritenuto insussistenti i presupposti per condannare la banca convenuta alla ripetizione di somme, non essendo riscontrabile alcuna violazione degli artt. 1284, 1418 e 1346 c.c. o dell’art. 117 TUB.