Con Risposta n. 65 dell’8 novembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla valutazione anti-abuso connessa alla scissione parziale proporzionale.
Nel ritenere che l’operazione di scissione in esame non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale “indebito”, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”, l’Agenzia ha posto l’accento sul fatto che tale operazioni risulti esclusivamente preordinata alla divisione nell’esercizio dell’attività immobiliare ovvero alla distinta gestione dell’attività di costruzione, compravendita, gestione (anche turistica) di immobili e aree immobiliari appartenenti a diverse tipologie (per natura, ubicazione geografica, target di clientela).