Con Risposta n. 496 del 6 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla valutazione antiabuso di un’operazione di scissione societaria preceduta da un conferimento ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del TUIR.
L’operazione di scambio di partecipazioni tramite conferimento, valutata in via autonoma, rappresenta oggetto di una speciale disciplina tributaria in ragione della sua origine comunitaria e del suo scopo “riorganizzativo” (ossia di permettere ad una società di acquisire, ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, il controllo di un’altra società), importante per l’incidenza sugli assetti di controllo societario sia tra soggetti indipendenti sia all’interno di gruppi societari e/o famgliari.
Ne consegue, pertanto, che il regime disciplinato dall’art. 177, comma 2 del TUIR è posto su un piano di pari dignità con la disciplina prevista dall’art. 9 del TUIR rispetto alla quale trova applicazione alternativa, in presenza dei presupposti di legge.
La scissione societaria, evidenzia l’Agenzia, costituisce operazione fiscalmente neutrale, ai sensi dell’art. 173 del TUIR, e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società non individua la fisiologica fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.
I plusvalori relativi alle componenti patrimoniali attribuite alle società beneficiarie, mantenute provvisoriamente latenti per effetto dell’operazione di scissione societaria, concorreranno alla formazione del reddito secondo le normali regole impositive vigenti al momento in cui dette componenti fuoriusciranno, secondo le modalità ordinariamente previste, dal regime d’impresa.
Sul punto, continua l’Agenzia, condizione essenziale affinché l’operazione non sia elusiva della fattispecie è che la scissione societaria si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale con il fine dell’effettiva prosecuzione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società (beneficiaria) partecipante all’operazione.
Il giudizio favorevole circa la natura non elusiva dell’operazione deve comunque valutarsi come subordinato alla condizione che nessun asset societario sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che dalle beneficiarie non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei soci.