Con Risposta all’interpello n. 196 del 18 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti rispetto alla sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto ai fini dell’imposta di registro connesso ad un’operazione di conferimento d’azienda seguito da cessione delle partecipazioni nella conferitaria.
Per i motivi meglio espressi nella Risposta in allegato, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la complessiva operazione descritta dal contribuente, comprendente la cessione totalitaria delle quote sociali preceduta dal conferimento del ramo d’azienda, non potesse essere qualificata come cessione d’azienda unitaria ai sensi dell’art. 20 del T.U.R.
Infatti, il nuovo testo dell’art. 20 impone di determinare l’obbligazione tributaria sulla base dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici prodotti dallo specifico atto portato alla registrazione, con esclusivo riferimento agli “elementi desumibili dall’atto medesimo”, senza che assuma rilevanza il collegamento negoziale con altri atti.
L’Agenzia ha altresì ritenuto escluso che l’operazione concretizzasse un indebito vantaggio d’imposta, posto che, nella fattispecie rappresentata, il vantaggio fiscale dato dalla differenza tra l’imposta di registro in misura fissa, applicabile alle due operazioni, rispetto all’imposta di registro in misura proporzionale, applicabile nel caso di cessione di azienda, non risultava in contrasto con i principi che, ai fini dell’imposta di registro, presiedono la tassazione proporzionale delle cessioni d’azienda di cui all’ art. 23 del T.U.R.