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Giurisprudenza

Valutazione di adeguatezza dell’operazione di investimento e irrilevanza di operazioni di rischio analogo effettuate in passato dall’investitore

22 Giugno 2018

Laura Colombo, Laghi Leo Spangaro

Cassazione Civile, Sez. I, 11 maggio 2018, n. 11544 – Pres. Giancola, Rel. Caiazzo

Di cosa si parla in questo articolo

In materia di intermediazione finanziaria, ai fini della valutazione dell’inadempimento degli obblighi informativi relativi all’adeguatezza degli investimenti, gravanti sull’intermediario, non rileva il fatto che il cliente abbia già effettuato in passato investimenti con una tipologia di rischio analogo o anche superiore. L’intermediario deve infatti acquisire oggettivi elementi di prova dimostrativi dell’adeguatezza dell’operazione di investimento, per tipologia, frequenza, oggetto e dimensione, avendo riguardo, inter alia, all’intero portafoglio di investimento del cliente.

Mediante l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui gli obblighi d’informazione, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l’accertamento del nesso di causalità del danno subito dall’investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l’indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un’operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell’investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di “default” dell’emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno (come già affermato da Cass., n. 12544/17).

Inoltre, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. All’operatività di detta regola, applicabile anche quando il servizio fornito dall’intermediario consista nell’esecuzione di ordini, non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio, perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob (come già stabilito da Cass., n. 17340/08).

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