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Giurisprudenza

Valutazione equitativa del danno per il pregiudizio economico al mantenimento

27 Febbraio 2024

Eugenio Totaro, Dottorando in Diritto dei Consumi presso l’Università degli Studi di Perugia

Cassazione Civile, Sez. III, Sent. 29 dicembre 2023, n. 36357 – Pres. De Stefano, Rel. Gianniti

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione, con la sentenza del 29 dicembre 2023, n. 36357 (Pres. De Stefano, Rel. Gianniti), affronta il problema relativo alla valutazione equitativa del danno per il pregiudizio economico al mantenimento patito dal figlio, anche in assenza di produzione delle dichiarazioni dei redditi del genitore-vittima.

Nel caso di specie, in seguito ad un incidente che coinvolse un natante, i familiari delle vittime agiscono per il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro. I Giudici di merito rigettano la domanda di risarcimento per il danno subito dal figlio causato dal decesso del genitore prima ancora della sua nascita sulla base del difetto di prova, vista la mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi della vittima.

La Suprema Corte cassa e rinvia la decisione ai Giudici d’Appello.

In particolare, la Cassazione ricorda che il danno patrimoniale subito dal figlio e causato dal decesso del genitore prima ancora della sua nascita non è quello derivante dalla perdita della capacità lavorativa del genitore ex art. 137 cod. ass. priv., ma consiste nel pregiudizio economico al mantenimento che quest’ultimo era obbligato ad erogare, anche a prescindere dall’attività lavorativa svolta (o meno) e dal reddito. Pertanto, ai fini della liquidazione del danno devono essere applicati i principi che regolano la determinazione del danno patrimoniale futuro in relazione ai contributi economici che il padre avrebbe presumibilmente loro erogato se fosse rimasto in vita.

In tal guisa, il reddito da lavoro del genitore può rilevare solo indirettamente – dal momento che ogni genitore è obbligato a mantenere i figli con i proventi non solo del reddito da lavoro, ma anche con tutti gli ulteriori proventi e risorse patrimoniali – in quanto quest’ultimo non può essere considerato l’unico elemento rilevante ma uno di quelli per la quantificazione del danno, potendosi anche ben liquidare i danni subiti in via equitativa, ex art. 1226 c.c., qualora questi, sulla base degli elementi di prova disponibili, siano causalmente probabili, oggettivi e ragionevoli.

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