L’operazione di leveraged buy-out, mediante indebitamento bancario diretto, non è operazione elusiva quando sia dimostrato che: da un lato, la medesima operazione si inquadra in un più ampio progetto di ristrutturazione societaria, quale la configurazione di un nuovo assetto proprietario-gestionale della società “obiettivo”; dall’altro lato, l’operazione non sia meramente volta ad aggirare obblighi e divieti previsti dall’ordinamento tributario, come il c.d. “divieto di assistenza finanziaria” di cui all’art. 2358 c.c.; ed, infine, non sia stato compromesso l’equilibrio economico e finanziario con la fusione della società “obiettivo” nella Newco, tale per cui il patrimonio di quest’ultima è in grado di garantire l’operazione di indebitamento bancario, secondo quanto previsto dall’art. 2501-bis c.c.