Con sentenza del 25 giugno 2015, C-18/14, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato i seguenti principi in materia di valutazione prudenziale dei progetti di acquisizione di imprese di assicurazione.
1) La direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita), come modificata dalla direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, deve essere interpretata nel senso che la menzionata direttiva non osta a che uno Stato membro, in forza della sua normativa nazionale, in una situazione in cui l’autorità nazionale competente potrebbe validamente opporsi ad un progetto di acquisizione sulla base dell’articolo 15 ter, paragrafo 2, della direttiva stessa, autorizzi detta autorità a collegare l’approvazione dei progetti di acquisizione a restrizioni o a prescrizioni, vuoi di sua propria iniziativa, vuoi formalizzando impegni proposti dal candidato acquirente, purché non siano lesi i diritti attribuiti a detto candidato dalla menzionata direttiva.
2) La direttiva 92/49, come modificata dalla direttiva 2007/44, deve essere interpretata nel senso che l’autorità nazionale competente non è tenuta ad assoggettare il candidato acquirente a restrizioni o a prescrizioni prima di poter opporsi al progetto di acquisizione. Quando detta autorità decida di collegare l’approvazione di un progetto di acquisizione a restrizioni o a prescrizioni, le stesse non possono essere basate su di un criterio che non sia contemplato nel novero di quelli enunciati all’articolo 15 ter, paragrafo 1, della menzionata direttiva, né andare al di là di quanto necessario affinché il progetto in parola risponda ai suddetti criteri.
3) L’articolo 15 ter, paragrafo 1, della direttiva 92/49, come modificata dalla direttiva 2007/44, deve essere interpretato nel senso che non osta, in via di principio, a che l’autorità nazionale competente imponga una prescrizione concernente il governo societario relativa, come nel procedimento principale, alla composizione dei consigli dei commissari delle imprese di assicurazione interessate dal progetto di acquisizione.
Spetta al giudice del rinvio valutare, tenendo conto di tutte le circostanze di cui al procedimento principale, se siffatta prescrizione sia necessaria per consentire alle acquisizioni in discussione nel procedimento principale di rispondere ai criteri enunciati dalla disposizione in parola.