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Valutazione titoli non immobilizzati: consultazione OIC sugli aspetti contabili

19 Ottobre 2022
Di cosa si parla in questo articolo
OIC

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in pubblica consultazione un documento interpretativo sul “Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”.

Il presente documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall’articolo 45 comma 3-octies e 3-decies del Decreto Legge 73/2022 convertito con Legge 4 agosto 2022 n° 122.

Il presente documento si applica ai soggetti diversi da quelli che adottano i principi contabili internazionali e le imprese di assicurazione di cui all’articolo 91, comma 2, del codice civile delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.° 209.

Rientrano nell’ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, n. 9, del codice civile al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

I principi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell’ambito di applicazione della norma sono l’OIC 20 “Titoli di debito” e l’OIC 21 “Partecipazioni”.

Il documento non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”, in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi del comma 1, n° 11-bis, dell’articolo 2426 del codice civile, e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Inoltre, rimangono inalterati i criteri di valutazione dell’OIC 32 per i seguenti titoli:

  • i titoli oggetto di copertura del fair value;
  • i titoli ibridi quotati valutati ai sensi del paragrafo 50 dell’OIC 32.

La deroga contenuta nella norma si applica ai titoli iscritti nel bilancio 2021 e ai titoli acquistati durante l’esercizio 2022.

Può essere, inoltre, applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa.

Modalità di applicazione

La società che si avvale della facoltà di cui all’articolo 45 comma 3-octies del Decreto Legge valuta i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dal bilancio 2021 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2021, al costo d’acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Le perdite di carattere durevole  sono determinate in base alle previsioni contenute nei principi contabili OIC 20 e OIC 21.

Per le perdite di carattere durevole che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio, ai fini di quanto stabilito dall’articolo 45 comma 3-octies del Decreto Legge, si tiene conto delle disposizioni dell’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.

La deroga introdotta dalla norma è volta a consentire alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante per effetto dell’andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio. Continuano ad applicarsi a tali titoli le altre disposizioni in tema di:

  • valutazione al costo ammortizzato ai sensi dell’OIC 20;
  • conversione dei titoli in valuta estera ai sensi dell’OIC 26 “Operazioni, attività e passività in valuta estera”.

La società che esercita la facoltà di cui all’articolo 45 comma 3-octies del suddetto Decreto Legge destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2021 (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nel corso dell’esercizio 2022) e i valori di mercato rilevati al 31 dicembre 2022, al netto del relativo onere fiscale.

Qualora gli utili dell’esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l’ammontare determinato secondo il precedente paragrafo, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.

La consultazione avrà termine il 2 novembre 2022.

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